Qual è il momento preciso in cui matura il diritto alla provvigione per un Agente/Agenzia Immobiliare?

Qual è il momento preciso in cui matura il diritto alla provvigione per un Agente/Agenzia Immobiliare?

Qual è il momento preciso in cui matura il diritto alla provvigione per un Agente/Agenzia Immobiliare?

Come è risaputo un Agente Immobiliare ha diritto alla provvigione solo quando

l’affare è concluso (ovviamente grazie al suo operato e su cosa voglia dire questo sarà oggetto di un altro articolo, non di questo).

Per molti però può non essere chiaro qual è effettivamente il momento in cui un affare è concluso.

Sia chiaro, non sto parlando del momento in cui l’Agente si fa pagare (che può essere per esempio al momento del rogito), ma del momento preciso in cui egli matura giuridicamente il diritto a poter esigere il pagamento (che poi si faccia pagare successivamente è solo un accordo tra le parti).

Il momento preciso è quando le parti in causa (venditrice e acquirente) si vincolano in un contratto ad effetti reciprocamente obbligatori.

Sto parlando del contratto preliminare di compravendita o della proposta d’acquisto (accettata nei tempi stabiliti e della cui accettazione il proponente è venuto a conoscenza) con il quale una parte si impegna a vendere una casa all'altra che si impegna ad acquistarla dietro il corrispettivo di un prezzo da pagarsi a determinate condizioni ed entro entro una data stabilita.

L’affare si intende concluso perché da quel momento in poi non è previsto che le parti in causa possano cambiare idea.

Per cui se una di loro lo facesse diventerebbe infatti inadempiente con tutte le conseguenze legali eventualmente previste (perdita della caparra o risarcimento danni o adempimento coatto del contratto dietro sentenza del tribunale)

E’ per questo che dal momento in cui le parti sottoscrivono questo contratto ad effetti obbligatori l’Agente Immobiliare ha comunque maturato il diritto ad essere pagato e potrà pretenderlo quindi anche se successivamente una delle due parti cambiasse idea.

Diverso invece è il caso in cui nel preliminare (o nella proposta) sia prevista la possibilità per le parti di liberarsi dal vincolo giuridico senza conseguenze.

E’ una possibilità che viene inserita di solito perché al momento della firma del contratto obbligatorio è incerto l’avverarsi di determinati eventi futuri il cui esito è importante per la buona riuscita dell’affare.

Si pensi ad esempio al caso in cui l’acquirente non riesca ad ottenere il mutuo dalla banca, oppure si scopra, facendo i controlli del caso, che sulla casa ci siano delle difformità non sanabili nel modo che permetta l’ottenimento di sgravi fiscali per la ristrutturazione dell’immobile.

Queste sono le cosiddette clausole sospensive che sospendono cioè la conclusione dell’affare fino all’avverarsi o meno di determinati eventi futuri.

In questi casi l’Agente Immobiliare maturerà il diritto alla provvigione solo se e quando avverranno le condizioni previste necessarie per concludere l’affare, altrimenti (purtroppo per lui) non avrà maturato niente e niente potrà pretendere.

Vito Desanguine

18 Luglio 2021