Una cosa importante da sapere nella donazione di immobili: la differenza tra eredi legittimi e legittimari

Una cosa importante da sapere nella donazione di immobili: la differenza tra eredi legittimi e legittimari

Una cosa importante da sapere nella donazione di immobili: la differenza tra eredi legittimi e legittimari

Una cosa che viene spesso confusa, anche tra addetti del settore immobiliare è la differenza tra eredi legittimi e legittimari. Conoscere questa differenza è fondamentale quando si deve vendere o comprare una casa proveniente da una donazione in cui il donante è morto, perché solo i secondi potranno eventualmente avanzare pretese (e vedremo perché e come) e non i primi.

Dunque gli eredi legittimi per la legge (art. 565 c.c.) sono: il coniuge, gli ascendenti (genitori, nonni...) i discendenti (figli, figli dei figli...), i collaterali (fratelli), gli altri parenti e infine (in mancanza di tutti questi fino al 6° grado) lo Stato Italiano.

I legittimari sono invece (art. 536 c.c) solo quella categoria di parenti stretti del defunto (il coniuge, gli ascendenti e i discendenti per linea retta) che la legge tutela particolarmente, assegnando loro il diritto ad avere sempre e in ogni caso una determinata quota della sua eredità (quota di legittima) che quindi non può essere intaccata (lesa) da testamenti o da donazioni anche precedenti il decesso.

Facciamo un esempio per spiegare meglio: se un vedovo dona alla badante di cui si è invaghito l’unica casa di sua proprietà, alla sua morte, i figli o gli altri legittimari in vita potranno opporsi per vie legali a questa donazione (entro 10 anni dalla morte del donante e sempre se non sono passati 20 anni dalla donazione) prima mediante l’Azione di Riduzione della donazione e successivamente grazie all’Azione di Restituzione dell’immobile donato proprio perché sono stati lesi nella loro quota di eredità assicuratagli dalla legge (quota di legittima).

E’ vero altresì che se il vedovo non aveva figli e i suoi genitori e nonni erano già morti, i fratelli o gli altri parenti non potranno chiedere l’azione di riduzione nei confronti della badante perché non sono legittimari, ma solo eredi legittimi e la legge dice che in assenza di legittimari una persona può disporre del 100% del suo patrimonio come meglio crede.

Per questi motivi quando si compra una casa bisogna porre molta attenzione a controllare se provenga da una donazione di un defunto, ma per nello stesso momento non bisogna demonizzarla a priori evitando prima di tutto di confondere gli eredi legittimi (art.565 c.c.) dai legittimari (art.536 c.c.).

In ultima analisi comunque per chi vuole zero rischi (e si volesse comunque tutelare per esempio dalla ipotetica e statisticamente molto improbabile comparsa di un figlio naturale di cui nessuno aveva conoscenza), esistono delle polizze assicurative specifiche per gli immobili donati che ad un costo molto basso e una tantum tutelano completamente chi compra una casa di provenienza donativa dal rischio di doverla restituire, andando a risarcire il valore della quota di legittima lesa (previo ovviamente accertamento del giudice).

Vito Desanguine

31 Gennaio 2021