Certificato di Agibilità o Abitabilità: Obbligatorio o Facoltativo?

Certificato di Agibilità o Abitabilità: Obbligatorio o Facoltativo?

Certificato di Agibilità o Abitabilità: Obbligatorio o Facoltativo?

I termini di Agibilità e Abitabilità creano spesso confusione, intanto perché una volta indicavano cose differenti ed oggi invece il loro significato è stato unificato nell’unico termine di Agibilità.

Infatti prima dell’entrata in vigore del DPR 380 del 2001 (Testo Unico dell’Edilizia) per Agibilità s’intendeva quel documento che attestava che un immobile ad uso non abitativo aveva i requisiti per essere utilizzato (altezze minime, rapporti aereo illuminanti negli ambienti, ecc.). Per esempio un fondo commerciale.

Per Abitabilità invece s’intendeva quel documento che invece attestava che un immobile aveva i requisiti per essere abitato (altezze minime, rapporti aereo illuminanti negli ambienti, ecc.).

Ulteriore confusione poi, si ha sul fatto se questi documenti debbano essere consegnati o no obbligatoriamente a chi compra un immobile.

Il Dpr del 2001 è chiaro a riguardo, l’obbligo sussiste solo per gli immobili che sono stati costruiti, ricostruiti, sopraelevati o ristrutturati in maniera da modificarne i requisiti delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, dopo il 30 Giugno del 2003.

Per gli immobili costruiti prima di questa data invece non c’è l’obbligo di produrre il certificato.

Bisogna capire bene però che comunque l’immobile, anche se sprovvisto del documento, perché magari all’epoca non è stato richiesto, doveva comunque avere i requisiti sostanziali per poter essere dichiarato Agibile/Abitabile.

Per cui se vendo un appartamento del 1986 che ha il soffitto di 2 metri, di fatto non era e non è una casa abitabile, che ci sia o meno l’obbligo di produrre il documento di Agibilità, perché l’altezza minima richiesta era ed è di 2,70 metri per gli ambienti principali e di 2,40 mt per gli ambienti secondari.

Per tutto quanto detto, non bisogna spaventarsi perciò se nel rogito il notaio potrebbe  scrivere che l’immobile è sprovvisto di certificato di Agibilità se l’immobile è stato costruito prima del 30 Giugno 2003 con tutti i requisiti per essere dichiarato abitabile.

Il notaio è solo tenuto a scrivere, come dato di fatto, che il documento non c’è, ma se l’immobile non fosse vendibile non lo farebbe rogitare.

Vito Desanguine

20 Agosto 2023